Il sindaco rende noto che a far data dal 08\04\2020, con determinazione n.969 del 06\04\2020 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi (A.I.B.) della Regione Piemonte,
è stato dichiarato lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi sull'intero territorio regionale, per cui non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4 dell'art. 4 e 10 comma 7 della L.R. 15\2018, sono vietate, entro una distanza di 100 metri dai terreni boscati, come definiti dall'articolo 3 della L.R. 4\2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, quali: accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, accendere fuochi d'artificio, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che può creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio; è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.
In applicazione dell'art. 13 della L.R. 15\2018:
1. Le violazioni dei divieti di cui all'art. 10 commi 2 e 3 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 10, comma 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di 200 € ad un massimo di 2000€
2. Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 10 commi 4 e 7, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 della legge 353\2000.
3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della Legge 24 Novembre 1981 n.689 (modifiche al sistema penale).
In allegato l'avviso alla popolazione in questione da parte del Sindaco.