Con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 18.01.2018 è stata recepita la nuova normativa regionale in materia di cremazione ed è stato istituito il Registro della volontà alla cremazione previsto dal comma 2 ter dell'art. 2 della legge regionale 31.10.2007 n. 20 così come modificato dall'art. 51, terzo comma della legge 11.03.2015, nel quale saranno iscritti coloro che residenti in questo comune, avranno espresso la propria volontà alla cremazione e all'affidamento o dispersione delle ceneri.
Nel suddetto registro verranno iscritti i cittadini residenti nel comune di Sanfront che dispongono la cremazione della propria salma.
Per l'iscrizione è necessario depositare la dichiarazione di volontà olografa, scritta di proprio pugno, utilizzando il modulo disponibile presso l'ufficio dello stato civile.
L'iscritto potrà, in qualsiasi momento, chiedere la cancellazione dal medesimo registro, utilizzando l'apposito modulo, reperibile come sopra.
In caso di emigrazione in altro comune, la persona interessata dovrà rinnovare la propria iscrizione nel comune nel quale si è trasferita e la cancellazione dal registro della volontà alla cremazione di Sanfront verrà eseguita d'ufficio all'atto della emigrazione stessa.
Si precisa che la cremazione può altresì essere disposta (pertanto, senza necessità di iscrizione nel registro) nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi famigliari attraverso una delle seguenti modalità :-
a) la disposizione testamentaria del defunto
b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che hanno tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati tranne nei casi in cui i famigliari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. Tale iscrizione prevale anche contro il parere dei famigliari;
c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o in difetto del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza;
d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.