L’art. 256 bis, comma 6 bis del D Lgs. 152/2006, introdotto dal Decreto Legge 24/06/2014 nr. 91, il quale recita:
“Le disposizioni del presente articolo e dell’articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”.
Il Sindaco ha disciplinato la combustione sul luogo di produzione di residui vegetali, con l’ordinanza nr. 30 del 25 agosto 2014.
L'ordinanza è stata emessa, per garantire un sistema di gestione delle potature e dei residui vegetali ed evitare rischi per l'ambiente oltre a disciplinare in maniera uniforme sul territorio l'attività di combustione definendone modalità e limiti. In allegato trovasi il testo dell'ordinanza.