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| COMUNE DI SANFRONT |
| PROVINCIA DI CUNEO |
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| STATUTO COMUNALE |
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| TITOLO I |
| PRINCIPI FONDAMENTALI |
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| Art. 1 |
| Il Comune e le sue finalità |
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1. Il Comune di SANFRONT è Ente Locale autonomo
nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali
della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente
statuto.
2. Rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne
promuove lo sviluppo.
3. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi
statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà. |
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| Art. 2 |
| Autonomia |
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1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa,
organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e
finanziaria nell’ambito dello statuto e dei propri regolamenti e
delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà
operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento
degli squilibri economici, sociali, civili e culturali e per la
piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità
sociale, dei sessi e per il completo sviluppo della persona umana.
3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo
della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di
programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione,
dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta Europea
dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
4. L’attività dell’amministrazione comunale è finalizzata al
raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri
dell’economicità di gestione, dell’efficienza e dell’efficacia
dell’azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e
semplificazione.
5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche
rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali,
anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi
internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la
forma di gemellaggio.
6. In considerazione dell’appartenenza storico/geografica all’area
alpina sud-occidentale del Piemonte di lingua e cultura occitana, in
armonia con quanto disposto dalla Costituzione e dallo Statuto
Regionale e con lo spirito federalistico che distingue il processo
di unificazione europea in atto, il Comune favorisce la promozione,
valorizzazione e tutela delle peculiarità etnico-linguistiche della
popolazione locale, incoraggiando e sostenendo i più ampi rapporti
culturali, sociali ed economici con i confinanti versanti dell’arco
alpino europeo di egual cultura ed esperienza storica. L’utilizzo e
la valorizzazione della lingua locale verranno in tale senso
favoriti e promossi nella toponomastica e nelle manifestazioni e
cerimonie di particolare importanza storica e culturale cui
partecipino direttamente gli organi istituzionali del Comune. Al
fine di favorire la partecipazione popolare e la promozione
dell’originalità lingustica locale, durante le sedute pubbliche del
Consiglio Comunale gli interventi possono svolgersi nel dialetto
locale purchè contemporaneamente verbalizzati, se occorrente, nella
lingua italiana.
7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che
possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei
cittadini e delle loro formazioni sociali. |
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| Art. 3 |
| Sede |
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1. Il palazzo civico, sede del Comune, è ubicato
in Sanfront capoluogo, piazza Statuto n. 2. La sede potrà essere
trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso la detta
sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi elettivi
collegiali e le commissioni comunali.
2. Solo in via eccezionale e/o per esigenze particolari potranno
essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra
sede.
3. Sia gli organi sia le commissioni di cui al primo comma, per
disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via
ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune. |
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| Art. 4 |
| Territorio |
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1. Il territorio comunale è quello risultante
dal piano topografico di cui all’art. 9 della legge 24 dicembre
1954, n. 1228, approvato dall’Istituto Nazionale di Statistica.
2. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni
e borgate: capoluogo, frazione Comba Albetta, frazione comba Bedale,
frazione Comba Gambasca, frazione Mombracco, frazione Robella,
frazione Rocchetta, frazione Serro. |
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| Art. 5 |
| Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore -
distintivo del sindaco |
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1. Lo stemma ed il gonfalone del Comune, di cui
al Decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1992,
sono così descritti:
a. Stemma: troncato d’azzurro e d’argento, alle lettere maiuscole S
e F, all’antica, troncate d’oro e di azzurro, poste sulla
troncatura. Ornamenti esteriori da Comune.
b. Gonfalone: drappo troncato di bianco e di azzurro riccamente
ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma sopra descritto
con l’iscrizione centrata in argento recante la denominazione del
Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta
verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo,
alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia
sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome.
Cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati
d’argento.
2. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è
completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune. |
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| Art. 6 |
| Pari opportunità |
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1. Il Comune, al fine di garantire pari
opportunità tra uomini e donne:
a) riserva alle donne, nel rispetto, in applicazione e con le
eccezioni previsti dalle norme vigenti, posti di componenti le
commissioni consultive interne e quelle di concorso;
b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di
uomini e donne sul lavoro;
c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di
formazione e di aggiornamento professionale in rapporto
proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità
Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto
disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della Funzione Pubblica.
2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale, trova
applicazione il successivo articolo 23. |
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| Art. 7 |
| Assistenza, integrazione sociale e diritti
delle persone handicappate. |
| Coordinamento degli interventi |
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1. Il Comune promuove forme di collaborazione
con altri Comuni e l’Azienda Sanitaria Locale, per dare attuazione
agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio
1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante accordi
di programma, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di
riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a
favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari,
educativi e di tempo libero, operanti nel Comune, il Sindaco può
istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale faranno
parte i responsabili dei servizi medesimi.
3. Il comitato, se istituito, provvederà ad adottare un regolamento
per il funzionamento dello stesso e per la gestione dei rapporti con
le persone handicappate ed i loro famigliari. |
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| Art. 8 |
| Conferenza Stato-Città-Autonomie Locali |
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1. Nell’ambito del decentramento di cui alla
Legge 15 marzo 1997, n. 59, il Comune può avvalersi della conferenza
Stato-Città-Autonomie Locali, in particolare per:
a) l’informazione e le iniziative per il miglioramento
dell’efficienza dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di programma;
c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che
coinvolgono più Comuni, da celebrare in ambito nazionale e
comunitario. |
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| Art. 9 |
| Tutela dei dati personali |
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| 1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute
più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si
svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché
della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31
dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni. |
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| TITOLO II |
| ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE |
| (Consiglio - Sindaco - Giunta) |
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| Capo I |
| CONSIGLIO COMUNALE |
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| Art. 10 |
| Presidenza e nomina rappresentanti consiliari |
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1. Il Consiglio Comunale è presieduto di norma
dal Sindaco sin dalla prima seduta. Le funzioni di presidente in
assenza del Sindaco sono esercitate dal Vice-Sindaco.
2. Il Consiglio comunale ha tuttavia la facoltà di nominare il
Presidente del Consiglio eletto dall’Assemblea fra i propri membri,
ad esclusione del Sindaco, nella prima adunanza. Lo stesso dovrà
riportare almeno la metà dei voti dei consiglieri assegnati.
Se dopo due votazioni nessuno dei consiglieri ha riportato la metà
dei voti assegnati, si procede al ballottaggio fra i due consiglieri
che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di
voti, risultando eletto colui che ottiene il maggior numero di voti.
In sede di prima applicazione si procede all’elezione del Presidente
del Consiglio nella prima seduta successiva all’entrata in vigore
dello statuto.
Il Presidente dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio
comunale, salvo il caso di dimissioni, impedimento permanente,
rimozione, decadenza o decesso, in cui si procederà a nuova
elezione.
Qualora il Presidente sia assente o debba essere rieletto la
presidenza è temporaneamente assunta dal Sindaco o dal Vice Sindaco.
In caso di assenza, dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del
Presidente del Consiglio comunale, il Sindaco convoca e presiede il
Consiglio comunale.
In tale qualità il Presidente:
a) convoca e presiede il Consiglio comunale;
b) controlla l’esistenza del numero legale;
c) dichiara aperta la seduta;
d) sceglie gli scrutatori;
e) concede ai consiglieri la facoltà di parlare secondo l’ordine col
quale hanno chiesto la parola;
f) dirige e modera la discussione, richiamando ad attenersi
all’argomento gli oratori che se ne allontanino;
g) cura l’osservanza delle leggi;
h) rifiuta la trattazione di ordini del giorno formulati con frasi
sconvenienti od estranei agli argomenti in discussione;
i) richiama all’ordine gli oratori che non ottemperino ai suoi
richiami e toglie loro la parola quando continuino a non obbedirgli;
j) può ordinare che venga espulso dall’uditorio chiunque sia causa
di disordine ed anche ordinarne l’arresto;
k) mette ai voti le proposte sulle quali il Consiglio è chiamato a
deliberare e proclama il risultato delle votazioni con l’assistenza
degli scrutatori;
l) dichiara chiusa, o sospesa, o sciolta l’adunanza.
3. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall’atto costitutivo
dell’Ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il
singolo Ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
4. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la
presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle
quali prendono parte rispettivamente i Consiglieri di maggioranza e
di minoranza. |
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| Art. 11 |
| Consiglieri comunali - Convalida - Programma
di governo |
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1. I Consiglieri comunali rappresentano l’intero
corpo elettorale del Comune ed esercitano le loro funzioni senza
vincolo di mandato.
2. Le indennità, il rimborso di spese e l’assistenza in sede
processuale per fatti connessi all’espletamento del mandato dei
Consiglieri sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei
Consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di
ineleggibilità ed incompatibilità.
4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la
composizione della Giunta, tra cui il Vice- Sindaco, dallo stesso
nominata.
5. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco,
sentita la Giunta, consegna ai capigruppo consiliari, il programma
relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del
mandato.
6. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma
e su di esso si pronuncia con una votazione.
7. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con
l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del
bilancio preventivo, del bilancio pluriennale, del programma
triennale dei lavori pubblici che, nell’atto deliberativo, dovranno
essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con
adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
8. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma
avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente
all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio.
9. In applicazione dell’art. 67 del d. lgs. n. 267/2000, non
costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli
incarichi e le funzioni conferiti ad amministratori comunali, in
ragione del mandato elettivo. |
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| Art. 12 |
| Funzionamento del Consiglio - Decadenza dei
Consiglieri |
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1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato
da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei
componenti, in conformità ai seguenti principi:
a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai
consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di
convocazione, almeno: – cinque giorni prima per le convocazioni in
seduta ordinaria; – tre giorni prima per le convocazioni in seduta
straordinaria; – un giorno prima per le sedute straordinarie
dichiarate urgenti; il giorno di consegna non viene computato;
l’aviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione. E’
consentito l’invio degli avvisi mediante telefax ovvero e-mail;
l’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da
trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la
convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui sopra, e
può essere effettuata almeno 24 ore prima dell’ora per la quale è
stata convocata la seduta; l’elenco degli argomenti da trattare deve
essere affisso all’albo pretorio almeno il giorno precedente a
quello stabilito per la prima adunanza;
b) nessun argomento, non previsto nell’avviso di convocazione, può
essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera
della presidenza, un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi
consiliari e ai singoli Consiglieri, tranne che il Consiglio riunito
in modo completo non ne chieda l’inclusione all’ordine del giorno
all’unanimità;
c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il
Sindaco, di non meno di un terzo dei Consiglieri assegnati:
– n. 6 Consiglieri per le sedute di prima convocazione;
– n. 4 Consiglieri per le sedute di seconda convocazione;
d) richiedere, per l’approvazione del bilancio preventivo, il
riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la
presenza dei Consiglieri prevista per la seduta di prima
convocazione;
e) riservare al Presidente il potere di convocazione e di direzione
dei lavori;
f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione
delle interrogazioni e mozioni, assegnando tempi uguali alla
maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le
dichiarazioni di voto;
g) indicare se le interrogazioni e mozioni debbono essere trattate
in apertura o chiusura della seduta;
h) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli
uffici e delle risorse finanziarie assegnate all’ufficio di
Presidenza del Consiglio.
2. In pendenza dell’approvazione del regolamento di cui al
precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono
costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in
Consiglio e capogruppo di ciascuna lista:
a) per il gruppo di maggioranza: il candidato Consigliere che ha
riportato il maggior numero di voti di preferenza;
b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco
delle rispettive liste.
3. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a
cinque sedute nell’anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo
all’avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del
Consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far
pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica
dell’avviso.
4. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al
Consiglio. Copia della delibera è notificata all’interessato entro
10 giorni.
5. Ai Consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può
essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di
presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori
oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in
caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi per le
quali non viene corrisposto il gettone di presenza. |
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| Art. 13 |
| Sessioni del Consiglio |
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1. Il Consiglio si riunisce in sessioni
ordinarie e in sessioni straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla
legge:
a) per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio
precedente;
b) per la verifica degli equilibri di bilancio;
c) per l’approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio
pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;
d) per eventuali modifiche dello Statuto.
3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi
periodo.
4. Il commissario per la predisposizione dello schema e per
l’approvazione del bilancio di previsione, nel caso il consiglio non
abbia provveduto, viene nominato dal Prefetto, non oltre il termine
di cinquanta giorni dalla scadenza del termine prescritto per
l’approvazione del bilancio stesso. |
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| Art. 14 |
| Esercizio della potestà regolamentare |
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1. Il Consiglio e la Giunta Comunale,
nell’esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel
rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto,
regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.
2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di
approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera
visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la
contemporanea affissione, all’albo pretorio comunale e negli altri
luoghi consueti, di apposito manifesto recante l’avviso del
deposito. |
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| Art. 15 |
| Commissioni Consiliari permanenti |
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1. Il Consiglio Comunale può istituire, nel suo
seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio
proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di
voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono
stabilite con apposito regolamento.
3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti
dal regolamento. |
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| Art. 16 |
| Costituzione di commissioni speciali |
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1. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento,
può costituire commissioni speciali, per esperire indagini
conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano
applicazione, in quanto compatibili, le norme dell’articolo
precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle
commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.
3. Con l’atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le
procedure d’indagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta
da un quinto dei Consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare
il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del
Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i
Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque
coinvolti nelle questioni esaminate.
6. La commissione speciale, insediata dal Presidente del Consiglio,
provvede alla nomina, al suo interno, del Presidente. Per la sua
nomina voteranno i soli rappresentanti dell’opposizione
limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate. |
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| Art. 17 |
| Indirizzi per le nomine e le designazioni |
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1. Il Consiglio Comunale viene convocato entro i
trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e
approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca
da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso Enti,
aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle
designazioni entro i quindici giorni successivi.
2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo
i sessi. |
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| Art. 18 |
| Interrogazioni |
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1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare
interrogazioni al Sindaco o agli Assessori.
2. Il Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve
presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o
risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che
l’interrogante chiede risposta scritta.
3. Il Sindaco, dispone:
a) se deve essere data risposta scritta, che l’ufficio provveda
entro 15 giorni dal ricevimento;
b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritto all’ordine
del giorno della prima seduta del Consiglio;
c) se l’interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha
rinunciato all’interrogazione.
4. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
disciplinerà lo svolgimento della discussione per le interrogazioni
con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità. |
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| Capo II |
| SINDACO E GIUNTA |
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| Art. 19 |
| Elezione del Sindaco |
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1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio
universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed
è membro del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di
insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione
italiana.
3. Il Sindaco è titolare della rappresentanza generale del Comune.
In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale
dell’Ente spetta al Vice-Sindaco. |
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| Art. 20 |
| Linee programmatiche |
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| 1. Le linee programmatiche, presentate dal
Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, debbono
analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel
corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie,
evidenziandone la priorità. |
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| Art. 21 |
| Vice Sindaco |
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1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue
funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso
dall’esercizio delle funzioni.
2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del vice sindaco,
esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l’ordine di
anzianità, determinato dall’età. |
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| Art. 22 |
| Delegati del Sindaco |
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1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo
provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente
per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco
uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli
Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle
funzioni di ogni Assessore ogniqualvolta, per motivi di
coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti
commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio in
occasione della prima seduta utile.
5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi
di Consiglieri, compresi quelli della minoranza. |
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| Art. 23 |
| La Giunta - Composizione e nomina - Presidenza |
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1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco,
che la presiede e da un numero massimo di quattro Assessori,
compreso il Vice Sindaco.
2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti
parte del Consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a
Consigliere Comunale, nel numero massimo di due. Gli Assessori non
Consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze
culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno
partecipato come candidati alla elezione del Consiglio. Gli
Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio
Comunale senza diritto di voto.
3. Il Sindaco, per la nomina della Giunta, avrà cura di promuovere
la presenza di ambo i sessi.
4. La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi
altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di
candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di
Consigliere dei suoi eventuali componenti non Consiglieri. Lo stesso
accertamento dovrà essere rinnovato al verificarsi di nuove nomine. |
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| Art. 24 |
| Competenze della Giunta |
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1. Le competenze della Giunta sono disciplinate
dalla legge.
2. L’accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della
Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza
pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio,
ai sensi dell’art. 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n.
267. |
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| Art. 25 |
| Funzionamento della Giunta |
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1. L’attività della Giunta è collegiale, ferme
restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa l’ordine del giorno
della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura
l’unità di indirizzo politico - amministrativo e la collegiale
responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa
decisione, che dovrà risultare a verbale, della Giunta stessa. Il
voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e
dal regolamento. L’eventuale votazione segreta dovrà risultare dal
verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa
indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.
5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta
Comunale. |
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| Art. 26 |
| Cessazione dalla carica di Assessore |
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1. Le dimissioni da Assessore sono presentate,
per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di
presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata
comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari,
revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il
Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al
Consiglio. |
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| TITOLO III |
| ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE |
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| Capo I |
| PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI -
ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE |
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| Art. 27 |
| Partecipazione dei cittadini |
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1. Il Comune garantisce l’effettiva
partecipazione democratica di tutti i cittadini all’attività
politico - amministrativa, economica e sociale della comunità anche
su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore,
il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo
democratico alle predette attività.
2. Nell’esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed
attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la
partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre
organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l’amministrazione comunale
favorisce:
a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di
scelta;
b) l’iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi
vigenti.
4. L’amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la
libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i
gruppi ed organismi.
5. Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidano su
situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di
partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite
dall’apposito regolamento sulla disciplina del procedimento
amministrativo, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7
agosto 1990, n. 241. |
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| Art. 28 |
| Riunioni e assemblee |
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1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee
in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi
e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero
svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali,
culturali, sportive e ricreative.
2. L’Amministrazione comunale ne facilita l’esercizio mettendo
eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e
organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei
principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta,
le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le
modalità d’uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le
limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli
edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull’esercizio
dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di
un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di
lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
a) per la formazione di comitati e commissioni;
b) per dibattere problemi;
c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni. |
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| Art. 29 |
| Consultazioni |
| |
1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, di propria
iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di
consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze
sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più
idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei
conseguenti atti.
3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che
la consultazione sia stata richiesta da altri organismi. |
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| Art. 30 |
| Istanze, petizioni e proposte |
| |
1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere
istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta Comunale
relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre
deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal
ricevimento, dovranno adottare i provvedimenti di competenza. Se
impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita
deliberazione o lettera prenderanno atto del ricevimento
dell’istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia
dell’atto sarà trasmessa al presentatore e al primo firmatario della
medesima.
3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da 200 elettori
con la procedura prevista per la sottoscrizione dei Referendum
Popolari. |
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| Art. 31 |
| Cittadini dell’Unione Europea - Stranieri
soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale |
| |
1. Al fine di assicurare la partecipazione alla
vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione europea e degli
stranieri regolarmente soggiornanti, il Comune:
a) favorirà la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali,
dei rappresentanti dei cittadini dell’Unione europea e degli
stranieri regolarmente soggiornanti;
b) promuoverà la partecipazione dei cittadini all’Unione europea e
degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla
vita pubblica locale. |
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| Capo II |
| REFERENDUM |
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| Art. 32 |
| Azione referendaria |
| |
1. Sono consentiti Referendum consultivi,
propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza
comunale.
2. Non possono essere indetti Referendum:
a) in materia di tributi locali e di tariffe;
b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o
regionali;
c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria
nell’ultimo quinquennio.
3. I soggetti promotori del Referendum possono essere:
a) il trenta per cento del corpo elettorale;
b) il Consiglio Comunale.
4. I Referendum non possono avere luogo in coincidenza con
operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali. |
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| Art. 33 |
| Disciplina del Referendum |
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1. Apposito regolamento comunale disciplina le
modalità di svolgimento del Referendum.
2. In particolare il regolamento deve prevedere:
a) i requisiti di ammissibilità;
b) i tempi;
c) le condizioni di accoglimento;
d) le modalità organizzative;
e) i casi di revoca e sospensione;
f ) le modalità di attuazione. |
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| Art. 34 |
| Effetti del Referendum |
| |
1. Il quesito sottoposto a Referendum è
approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli
elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza
dei voti validamente espressi.
2. Se l’esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al
Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei
risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a
Referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l’esito è stato negativo, il Sindaco
ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione
sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum. |
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| TITOLO IV |
| ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA - DIRITTI DEL
CONTRIBUENTE |
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| Art. 35 |
| Albo Pretorio - Ripubblicazione dei
Regolamenti |
| |
1. È istituito nella sede del Comune, in luogo
facilmente accessibile al pubblico, l’albo pretorio comunale per la
pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali
prescrivono.
2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono
leggersi per intero e facilmente.
3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dal Consiglio Comunale,
muniti degli estremi della pubblicazione, sono ripubblicati all’albo
pretorio per quindici giorni consecutivi. |
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| Art. 36 |
| Svolgimento dell’attività amministrativa |
| |
1. Il Comune informa la propria attività
amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di
semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei
settori organici dei servizi alla persona e alla comunità,
dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo
economico, secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili
dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati
nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull’azione
amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti
territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite,
nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia. |
| |
| Art. 37 |
| Statuto dei diritti del contribuente |
| |
1. In relazione al disposto dell’art. 2 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura
tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto
istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi
norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal
contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della
disposizione alla quale si intende fare rinvio.
2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa,
entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente statuto, dovranno
essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei
principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie
modifiche con particolare riferimento:
a) all’informazione del contribuente (art. 5);
b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
d) alla remissione in termini (art. 9);
e) alla tutela dell’affidamento e della buona fede - agli errori del
contribuente (art. 10);
f) all’interpello del contribuente (artt. 11 e 19). |
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| TITOLO V |
| FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI CONTROLLO |
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| Art. 38 |
| Ordinamento finanziario e contabile |
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1. L’ordinamento finanziario e contabile del
Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale. |
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| Art. 39 |
| Revisione economico-finanziaria |
| |
1. La revisione economico-finanziaria del Comune
è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2, del precedente art. 38,
disciplinerà, altresì, che l’organo di revisione sia dotato, a cura
del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri
compiti.
3. L’organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione
degli atti partecipando alle riunioni del Consiglio e della Giunta.
A tal fine sarà invitato, con le procedure previste per la
convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni. |
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| TITOLO VI |
| I SERVIZI |
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| Art. 40 |
| Servizi pubblici |
| |
1. Il Comune può istituire e gestire servizi
pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o
l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a
promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Il Consiglio comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio
dei pubblici servizi nelle forme consentite dalla legge.
3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche
indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini
istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto
comune.
4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto
riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono
estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e
delle società di capitali a maggioranza pubblica.
5. Ai fini delle modalità di gestione, i servizi pubblici si
distinguono in servizi pubblici a rilevanza industriale, e servizi
pubblici privi di rilevanza industriale. |
| |
| Art. 41 |
| Gestione in economia |
| |
1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in
economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi, privi di rilevanza
industriale, per i quali, per le modeste dimensioni o per le
caratteristiche del servizio, non sia opportuno l’affidamento a
istituzioni, aziende spciali, società di capitali costituite o
partecipate dagli enti locali. |
| |
| Art. 42 |
| Aziende Speciali |
| |
1. Sono organi dell’azienda il consiglio di
amministrazione, il presidente e il direttore:
a) il consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro
che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica
e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso
aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione
numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non
superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
b) il presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi
requisiti previsti dalla precedente lettera a);
2. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale
dell’azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto
dell’azienda disciplina le condizioni e modalità per l’affidamento
dell’incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata
della necessaria professionalità.
3. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale,
approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, revoca
il presidente ed il consiglio di amministrazione e,
contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del
presidente dell’azienda o di oltre metà dei membri effettivi del
consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell’intero
consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo
consiglio.
4. L’ordinamento dell’azienda speciale è disciplinato dallo statuto,
approvato dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati al Comune.
5. L’organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall’azienda
stessa, con proprio regolamento.
6. L’azienda informa la propria attività a criteri di efficacia,
efficienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio fra i costi
ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
7. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le
finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la
vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla
copertura degli eventuali costi sociali.
8. Lo statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo di
revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione. |
| |
| Art. 43 |
| Istituzioni |
| |
1. Sono organi delle istituzioni il consiglio di
amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non
superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è
stabilito con l’atto istitutivo, dal Consiglio Comunale.
2. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di
amministrazione si applicano le disposizioni previste per le aziende
speciali.
3. Il direttore generale dell’istituzione è l’organo al quale è
attribuita la direzione gestionale dell’istituzione, con la
conseguente responsabilità; è nominato dall’organo competente in
seguito a pubblico concorso.
4. L’ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito
dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni
perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed
economicità ed hanno l’obbligo del pareggio della gestione
finanziaria, assicurato attraverso l’equilibrio fra costi e ricavi,
compresi i trasferimenti.
5. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le
strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli
indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e
verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli
eventuali costi sociali.
6. L’organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita
le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni. |
| |
| Art. 44 |
| Società |
| |
| 1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di
società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale
pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare del
pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o
all’ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più
soggetti pubblici o privati. |
| |
| |
| |
| TITOLO VII |
| FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE |
| ACCORDI DI PROGRAMMA |
| |
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| Art. 45 |
| Convenzioni |
| |
1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo
coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la
stipulazione di convenzioni con altri Comuni e con la Provincia.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere
anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale
distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio
delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti
all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti
partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo
e per conto degli enti deleganti. |
| |
| Art. 46 |
| Accordi di programma |
| |
1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere
accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di
interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro
completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di Comuni,
di Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri
soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge. |
| |
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| |
| TITOLO VIII |
| UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE |
| |
| |
| Capo I |
| ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE |
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| Art. 47 |
| Criteri generali in materia di organizzazione |
| |
1. Il Comune programma con cadenza triennale il
fabbisogno di personale, adeguando la dotazione organica ai seguenti
principi:
– accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle
risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente
con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
– riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per
nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l’incremento delle
quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie
contrattuali flessibili;
– compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di
funzioni e competenze;
– attuazione dei controlli interni.
2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica
all’espletamento di concorsi. |
| |
| Art. 48 |
| Ordinamento degli uffici e dei servizi |
| |
1. Il Comune disciplina, con apposito
regolamento, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in
base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione
e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle
materie soggette a riserva di legge ai sensi dell’articolo 2, comma
1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà
regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della
contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non
determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione
organica, nonché all’organizzazione e gestione del personale,
nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i
soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle
esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti
attribuiti. |
| |
| Art. 49 |
| Organizzazione del personale |
| |
1. Il personale è inquadrato secondo il sistema
di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo
nazionale di lavoro e dall’ordinamento professionale, perseguendo le
finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici,
dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione
amministrativa e della gestione delle risorse e attraverso il
riconoscimento della professionalità e della qualità delle
prestazioni lavorative individuali.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del
comparto degli Enti Locali.
3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e
organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali. |
| |
| Art. 50 |
| Stato giuridico e trattamento economico del
personale |
| |
| 1. Lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai
contratti collettivi nazionali di lavoro. |
| |
| Art. 51 |
| Incarichi esterni |
| |
1. La copertura dei posti di responsabile dei
servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo
determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con
deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i
requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi può
prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di
professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi
determinati e con convenzioni a termine. |
| |
| |
| Capo II |
| SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE -
RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI – RAPPRESENTANZA DEL COMUNE IN
GIUDIZIO |
| |
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| Art. 52 |
| Segretario comunale - Direttore generale |
| |
1. Lo stato giuridico, il trattamento economico
e le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinati dalla legge
e dai contratti di categoria.
2. Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e
dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina
l’esercizio delle funzioni del Segretario Comunale.
3. Al Segretario Comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le
funzioni di direttore generale.
4. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al
Segretario Comunale, spetta una indennità di direzione determinata
dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell’incarico,
entro i limiti eventualmente indicati dalla contrattazione di
categoria.
5. Il regolamento degli uffici e dei servizi del Comune può
prevedere la figura di un Vice-Segretario, per collaborare,
coadiuvarlo e sostituirlo in casi di assenza o impedimento. |
| |
| Art. 53 |
| Responsabili degli uffici e dei servizi |
| |
1. Essendo questo Comune privo di personale di
qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2
e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l’applicazione
dell’articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono
attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili
degli Uffici o dei Servizi, indipendentemente dalla loro qualifica
funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione. Ovvero, ai
sensi del combinato disposto del comma 23, dell’art. 53, della legge
23.12.2000, nr.388 e del comma 4, dell’art.29, della legge
28.12.2001, nr.488, la Giunta può attribuire ai componenti
dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi
ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale con
valenza all’esterno.
2. Spettano ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi tutti i
compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non
ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le
funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli
organi di governo del Comune o non rientranti tra le funzioni del
Segretario o del Direttore Generale, di cui rispettivamente agli
articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Sono attribuiti ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi tutti
i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con
gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in
particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o
dai regolamenti comunali:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di
impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui
rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura
discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge,
dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le
autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e
riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di
vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative
previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia
di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e
paesaggistico-ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali,
autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente
manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i ) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o,
in base a questi, delegati dal Sindaco;
l ) l’adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di
cui all’art. 50, Comma 5 e all’art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n.
267;
m) l’emissione di provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza
e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla
competenza del Comune;
n) l’attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di “messo
comunale” autorizzato a notificare gli atti del Comune e anche di
altre Amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte
speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione
potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo
determinato.
4. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi sono direttamente
responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi
dell’Ente, della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei
risultati della gestione.
5. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé
o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei
Responsabili degli Uffici e dei Servizi. In caso di inerzia o
ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale
il Responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora
l’inerzia permanga, il Sindaco può attribuire, con provvedimento
motivato, la competenza al Segretario Comunale o ad altro
dipendente, dando notizia del provvedimento al Consiglio Comunale
nella prima seduta utile. |
| |
| Art. 54 |
| Ufficio di supporto agli organi di direzione
politica |
| |
1. La Giunta Comunale può disporre la
costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del
Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l’esercizio delle
funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.
2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una
pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza
assegni. Con provvedimento motivato della Giunta, al detto
personale, il trattamento economico accessorio previsto dai
contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento
comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la
produttività collettiva e per la qualità della prestazione
individuale. |
| |
| Art. 55 |
| Rappresentanza del Comune in giudizio |
| |
1. In tutti i gradi di giudizio per la
rappresentanza del comune, sia come attore che come convenuto, fatta
eccezione:
a) per i processi tributari di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, nei quali il comune, in tutti i gradi, è rappresentato dal
Responsabile del relativo tributo;
b) per le controversie relative ai rapporti di lavoro, nelle quali
il comune è rappresentato dal Responsabile del servizio personale;
su conforme indirizzo espresso dalla Giunta Comunale, ai sensi
dell’art. 107, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sarà
seguita la procedura di cui al successivo comma 2.
2. Con deliberazione della Giunta:
a) sarà designato il Legale Rappresentante dell’Ente, individuato
tra gli Amministratori o tra i Responsabili del Servizio.
b) sarà dato corso alla nomina del legale incaricato della difesa
delle ragioni del Comune. |
| |
| |
| |
| TITOLO IX |
| DISPOSIZIONI FINALI |
| |
| |
| Art. 56 |
| Violazioni di norme comunali - Sanzioni |
| |
1. Chiunque viola le norme dei regolamenti e
delle ordinanze comunali è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma compresa fra un minimo ed un massimo fissato
dal corrispondente articolo del regolamento o dell’ordinanza.
2. Il minimo ed il massimo della sanzione di cui al precedente comma
1 non potrà essere fissato in misura inferiore a €.25,00 né
superiore a €. 500,00.
3. In sede di prima applicazione e fino a quando non sarà disposto
l’aggiornamento dei singoli regolamenti, la Giunta Comunale, con
apposita deliberazione, fisserà il minimo ed il massimo da applicare
alle violazioni delle singole disposizioni.
4. Per le sanzioni previste dal presente articolo trovano
applicazione le disposizioni generali contenute nella sezione I e
II, del Capo I, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive
modificazioni. La competenza all’irrogazione delle sanzioni è del
responsabile del servizio competente; è invece del Sindaco nel caso
di violazioni ad ordinanze dallo stesso emanate.
5. Quando i regolamenti o le ordinanze non dispongono altrimenti,
ovvero in mancanza della deliberazione di cui al comma 3, le
violazioni alle relative disposizioni sono punite con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma minima di €. 25,00 e
massima di €. 500,00. |
| |
| Art. 57 |
| Violazione alle norme di legge - Sanzioni |
| |
| 1. In tutti i casi in cui a norma di legge viene
demandato al Sindaco, ovvero genericamente al Comune, nel quale le
violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione
della sanzione, con conseguente spettanza al Comune stesso dei
relativi proventi, la medesima è del responsabile del servizio
relativo. |
| |
| Art. 58 |
| Modifiche dello statuto |
| |
1. Le modifiche dello statuto sono deliberate
dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei
Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta,
la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta
giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione
ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che
costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa dei
Comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili.
4. Le proposte di abrogazione totale o parziale devono essere
accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o
di nuove norme. |
| |
| Art. 59 |
| Abrogazioni |
| |
| 1. Le disposizioni contenute nei regolamenti
comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto,
sono abrogate. |
| |
| Art. 60 |
| Entrata in vigore |
| |
1. Il presente statuto è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’Albo Pretorio del
Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero
dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli
statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua
affissione all’Albo Pretorio del Comune. |
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